Art. 14 Ambito di applicazione
1. Ai fini delle presenti norme organizzative e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della F.I.G.C., con il termine "società" si indicano tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l'attività sportiva del giuoco del calcio.