(Art. 14) Commissione esaminatrice

1. Per la valutazione della prova generale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno tre membri nominati dalla Giunta nazionale del CONI, tra i quali obbligatoriamente:
a) un rappresentante del CONI, con il ruolo di Presidente;

b) un rappresentante delle federazioni sportive nazionali professionistiche;
c) un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati.

2. La composizione della Commissione esaminatrice viene pubblicata sul sito istituzionale del CONI.