Art. 14 - Competenza dei Giudici sportivi
1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.