Art. 14 Contributo di servizio - principi generali - Agenti FIFA -

1. Un Agente di calcio può addebitare una commissione di servizio a un Cliente come concordato in un accordo di rappresentanza. 

2. Il pagamento del compenso per il servizio dovuto ai sensi dell'Accordo di rappresentanza deve essere effettuato esclusivamente dal Cliente dell'Agente di Calcio. Il Cliente non può contrattare o autorizzare terzi ad effettuare tale pagamento. 

3. L'unica eccezione al principio di cui al paragrafo 2 del presente articolo si ha quando un Agente di calcio rappresenta un individuo e la sua remunerazione annuale negoziata è inferiore a 200.000 USD (o equivalente), senza contare eventuali pagamenti condizionati. In questi casi, un'entità ingaggiante (squadra che acquista) può concordare con un individuo di pagare la commissione di servizio per quella transazione al suo Agente di calcio in conformità con l'Accordo di Rappresentanza. Devono essere applicate tutte le seguenti condizioni: 

a) Il pagamento del compenso per il servizio effettuato dall'Entità coinvolgente per conto dell'individuo non deve influire sul dovere fiduciario dell'Agente di calcio nei confronti dell'individuo. Inoltre, non deve creare alcuna dipendenza o subordinazione dell'Agente di calcio nei confronti dell'entità coinvolgente. 

b) Il pagamento della commissione di servizio effettuato dall'entità ingaggiante per conto dell'individuo non deve essere superiore alla commissione di servizio concordata nell'accordo di rappresentanza tra l'individuo e l'agene di calcio. 

c) L'Entità coinvolta non può dedurre dalla retribuzione dell'individuo alcun pagamento di commissioni di servizio effettuato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. 

4. Il compenso per il servizio dovuto dall'Agente di calcio sarà pagato su fattura. 

5. Un Agente di calcio ha diritto a ricevere un compenso per i servizi solo se tale compenso corrisponde ai servizi stipulati in anticipo in un Accordo si rappresentanza è in vigore nel momento in cui i relativi servizi di Agente di calcio vengono eseguiti: 

a) nel caso in cui un contratto d lavoro abbia una durata superiore a quella del contratto di lavoro associato un Agente di calcio può ricevere un compenso per il servizio dopo la scadenza dell'Accordo di rappresentanza, a condizione che il contratto di lavoro negoziato dell'individuo sia ancora in vigore e che ciò sia espressamente concordato con il Cliente nell'Accordo di rappresentanza. 

6. Il pagamento di qualsiasi tassa di servizio deve essere effettuato dopo la chiusura del relativo periodo di registrazione e in rate ogni tre mesi per la durata del contratto di lavoro negoziato. 

7. Solo la remunerazione effettivamente percepita da un individuo sarà soggetta al pagamento di una commissione di servizio, calcolata su base pro-rata. 

8. Se il contratto di lavoro negoziato ha una durata inferiore a sei mesi, il pagamento viene effettuato in un'unica soluzione alla scadenza del contratto di lavoro negoziato. 

9. Un Agente di calcio non può ricevere un compenso per il servizio quando viene ingaggiato per svolgere i Servizi di Agente di calcio relativi a un minorenne, a meno che il giocatore in questione non stia firmando il suo primo o successivo contratto da professionista in conformità con la legge applicabile nel paese o nel territorio dell'associazione membro in cui il minorenne sarà impiegato. 

10. Nel caso in cui un Agente di calcio agisca per conto di un'Entità di destino (società acquirente) e di una persona fisica (calciatore) nella stessa operazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, lettera a), del presente Regolamento (doppia rappresentanza consentita), l'Entità che lo ingaggia può pagare fino al 50% della commissione di servizo totale dovuta. 

11. L'Entità di rilascio (squadra cedente) pagherà una commissione di servizio di Agente di Calcio a seguito del ricevimento di ciascuna rata dell'indennità di trasferimento dovuta all'Entità di rilascio. L'Entità di rilascio informerà debitamente l'Agente di calcio di tali rate ricevute. 

12. U Agente di calcio non ha diritto a ricevere alcun compenso di servizio non ancora dovuto derivante da un contratto di lavoro negoziato: 

a) la persona si trasferisce ad un'altra Entità coinvolta prima della scadenza del contratto di lavoro negoziato; 

b) il contratto di lavoro negoziato viene risolto prematuramente dall'individuo senza giusta causa e l'Agente di calcio rappresenta ancora l'individuo al momento di tale risoluzione. 

13. Tutti i pagamento delle commissioni di servizio agli Agenti di calciatori saranno effettuati tramite la Camera di compensazione FIFA in conformità con il Regolamento della Camera di compensazione FIFA: 

a) se il regolamento della Camera di compensazione FIFA non regolamenta i pagamenti delle commissioni di servizio agli Agenti di calcio al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il pagamento sarà effettuato direttamente all'Agente di calcio fino a quando il Regolamento della Camera di compensazione FIFA non regolamenterà i pagamenti delle commissioni di servizio.