Art. 14 Durata delle cariche
1. Le cariche elettive, ad esclusione di quelle dei Delegati sezionali che durano in carica solo per la specifica attività per cui sono stati eletti, durano un quadriennio e possono essere riconfermate.
2. Per il Presidente nazionale ed i Presidenti di sezione è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
3. Nell'elezione del Presidente sezionale in cui sia candidato il Presidente uscente che ricopra tale carica da due o più mandati consecutivi, entrambi di durata superiore a quella minima nel comma precedente, risulta eletto:
a) il candidato Presidente sezionale uscente che raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validi espressi;
b) il candidato non Presidente uscente che raggiunga il maggior numero dei voti validi espressi.
4. Qualora nessun candidato ottenga le maggioranze indicate nel comma precedente, il Presidente dell'Assemblea, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, dichiara chiuse le operazioni di voto e l'Assemblea stessa.
La nuova Assemblea elettiva dovrà essere convocata entro 30 giorni, con le modalità e forme di cui all'art. 22.
Il Presidente uscente, in caso di non elezione, non potrà ripresentare nella nuova Assemblea la propria candidatura.
5. Nell'elezione del Presidente nazionale in cui sia candidato il Presidente uscente che ricopra tale carica da due o più mandati consecutivi, entrambi di durata superiore a quella minima indicata nel terzo comma, risulta eletto:
a) il candidato Presidente nazionale uscente, con la lista collegata, che raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validi espressi;
b) il candidato non Presidente uscente che raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi espressi. 6. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza indicata nel comma precedente e alle elezioni abbiano partecipato due soli candidati, il Presidente dell'Assemblea, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, dichiara chiuse le operazioni di voto e l'Assemblea stessa.
7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza indicata nel precedente comma 5 e alle elezioni abbiano partecipato più di due candidati, il Presidente dell'Assemblea, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, procede immediatamente ad un secondo turno elettivo di ballottaggio.
Sono ammessi al secondo turno:
a) il Presidente uscente che nella prima votazione abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e l'altro candidato che al primo turno ha ottenuto il maggior numero di voti validi e risulta eletto Presidente il candidato Presidente uscente che ottiene una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validi espressi ovvero l'altro candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi;
b) i due candidati alla carica di Presidente che hanno ottenuto al primo turno elettivo il maggior numero di voti validi, con esclusione del Presidente uscente che non abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, e risulta eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero dei voti validamente espressi, ai sensi dell'art. 8 comma 2. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza indicata nel capo sub a) del presente comma, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiuse le operazioni di voto e l'Assemblea stessa.
8. In caso di mancato raggiungimento dei quorum indicati nei commi precedenti, la nuova Assemblea elettiva dovrà essere tenuta entro 45 giorni, convocata con le modalità e forme previste dal Regolamento Elettorale ed il Presidente uscente non potrà ripresentare nella nuova Assemblea la propria candidatura.
9. Alla nuova Assemblea elettiva del Presidente dell'AIA partecipano i medesimi Delegati Sezionali già convocati per la precedente Assemblea.