Art. 14 – Funzioni delle strutture territoriali
1. L'organizzazione territoriale del CONI è costituita da:
a) Comitati regionali
b) Delegati provinciali;
c) Fiduciari locali.
2. SOPPRESSO
3. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali del CONI, i Comitati regionali, direttamente e tramite i Delegati provinciali rappresentano il CONI nel territorio di competenza; cooperano con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio; promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con le strutture territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, con le Amministrazioni pubbliche, statali e territoriali e con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli Enti territoriali alla programmazione sportiva; curano, nel rispetto delle competenze, l'organizzazione ed il potenziamento dello sport, nonché la promozione della diffusione della pratica sportiva.
4. La Giunta Nazionale può istituire, a livello regionale o interregionale, Scuole dello sport, definendone i compiti nel rispetto delle competenze delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate in materia.
5. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento da parte delle strutture territoriali, ovvero in caso di constata impossibilità di funzionamento dei medesimi, la Giunta Nazionale ne delibera il commissariamento.