Art. 14 Il Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e delle Divisioni.

2 - Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della L.N.D., il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.. Possono essere invitati il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

3 - II Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.

4 - II Consiglio Direttivo:
a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della L.N.D. e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati, dalle Divisioni, dai Dipartimenti e dalle Delegazioni;
b) delibera con i più ampi poteri gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto;
c) approva il piano economico per obiettivi;
d) emana il Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D., dei Comitati e delle Divisioni, nonché ogni altro regolamento interno;
e) ratifica le nomine del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo, del Vice Segretario e del Vice-Segretario Amministrativo della L.N.D., fatte dal Presidente della L.N.D.;
f) approva le nomine annuali relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., proposte dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali;
g) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e nominandone i componenti; h) in caso di necessità, delibera lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni e la nomina di un Commissario Straordinario, stabilendo i termini per la convocazione dell'Assemblea dandone comunicazione alla F.I.G.C.. Qualora il predetto commissariamento determinasse la decadenza dalla carica di soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale;
i) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della L.N.D.;
l) assolve a tutte le altre funzioni previste dal Regolamento della L.N.D., dal Regolamento Elettorale della L.N.D. e dal Regolamento Amministrativo e Contabile della L.N.D.;

m) approva il bilancio della L.N.D., corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti.