Art. 14 Norme transitorie
1. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo.
2. E' fatta salva la validita' dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonche' quella dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei relativi provvedimenti attuativi.