Art. 14 Obblighi delle società
1. Le società sono tenute a collaborare con gli organi centrali e periferici del Settore nella acquisizione di dati e notizie comunque ritenute utili a fini di studio e di approfondimento di problematiche riguardanti l'attività giovanile.
2. Le società e le associazioni che svolgono attività giovanile, disciplinata ed organizzata dal Settore, hanno l'obbligo di rispettare le norme in materia di tesseramento previste dalle N.O.I.F..
3. Le società sono altresì a soddisfare tutti gli oneri che, di anno in anno, vengono determinati dagli organi competenti.