Art. 14 – Obbligo di aggiornamento
1. Gli agenti sportivi, ai fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro federale, hanno l'obbligo di frequentare, anche in e-learning, i corsi di aggiornamento organizzati dalla FIGC, per un minimo di dieci ore annuali.
2. I corsi di aggiornamento possono essere promossi ed organizzati con le medesime modalità di cui al comma 1 da altri enti ed istituti che abbiano richiesto ed ottenuto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi l'accreditamento della relativa attività formativa.
3. La Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta a comunicare annualmente alla Commissione CONI Agenti Sportivi i nominativi degli agenti sportivi cancellati per la violazione dell'obbligo di aggiornamento.