Art. 14 – Sanzioni. Criteri di valutazione e di irrogazione

1. Le sanzioni disciplinari sono:

a) censura: consiste nel biasimo formale;

b) sanzione pecuniaria: consiste nel versamento di una somma da 250,00 euro a 10.000,00 euro;

c) sospensione: consiste nella esclusione, per il periodo da tre mesi a trentasei mesi, dell'agente sportivo dal Registro federale con conseguente inibizione a svolgere, per il medesimo periodo di tempo, l'attività di agente sportivo.

2. Spetta alla Commissione Federale Agenti Sportivi irrogare la sanzione in misura proporzionale alla violazione commessa.

3. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.

4. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.

5. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dal cliente o da terzi, della compromissione dell'immagine della categoria, o del movimento sportivo nell'ambito del quale opera l'agente, dei precedenti disciplinari.

6. Per le violazioni riconducibili alle ipotesi tipizzate al Titolo II del presente Regolamento la Commissione Federale Agenti Sportivi è tenuta ad applicare la sanzione ivi espressamente prevista, commisurandola secondo i criteri indicati ai precedenti commi 4 e 5. Per i comportamenti non riconducibili alle ipotesi tipizzate, integranti violazione dei doveri previsti ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9,10, 11e 12, le sanzioni sono quelle previste al precedente comma 1, da irrogarsi secondo i seguenti criteri:

a) censura: si applica quando il fatto contestato non è grave, non ha avuto conseguenze pregiudizievoli, e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta ulteriori infrazioni;

b) sanzione pecuniaria: si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto, sia considerati congiuntamente che separatamente, non consentono di irrogare la censura;

c) sospensione: si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi.

7. Nella commisurazione della sanzione da irrogare la Commissione Federale Agenti Sportivi applicherà i criteri di cui ai precedenti commi 4 e 5.

8. Le sanzioni irrogate, tranne la censura, sono pubblicate sul Registro federale.