Art. 14 Settore tecnico
1. La FIGC svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione e il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato dal Consiglio federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
4. Il Settore tecnico è la struttura tecnica federale con competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici. Il Settore tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.