Art.14 – Tecnici sportivi - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. I tecnici sportivi sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale nella qualifica loro attribuita dai Regolamenti Federali e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale di tale attività.
2. I tecnici sportivi devono inoltre osservare le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI, nonché le norme e gli indirizzi della FIVB, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.