Art. 15 – Annotazione

1. L'annotazione consiste nella iscrizione in apposita sezione del Registro federale per un periodo di tempo da un mese a due anni del nominativo e dei dati di chi abbia svolto attività di agente senza essere iscritto nel Registro federale e/o in quello Nazionale, anche a seguito di cancellazione.

2. L'annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale nonché nel Registro nazionale oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei regolamenti della FIGC.

3. L'annotazione è disposta dalla Commissione Federale Agenti Sportivi dietro segnalazione o esposto anche della Procura Federale, redatto in forma scritta e sottoscritto dall'esponente corredato dai documenti che comprovano l'esercizio dell'attività da parte dell'agente e dei dati dell'agente medesimo. La Commissione, verificato che l'agente sportivo in questione non è iscritto presso il Registro federale e/o nazionale lo invita a fornire chiarimenti e documenti entro quindici giorni, decorsi i quali ove ravvisi i presupposti assume il provvedimento di annotazione per un periodo di tre mesi. Per ogni violazione successiva alla prima l'annotazione sarà di ulteriori due mesi, anche consecutivi ad una precedente annotazione per un massimo di due anni consecutivi.

4. Nell'assumere il provvedimento la Commissione Federale Agenti Sportivi decide a maggioranza dei componenti. Il provvedimento è sottoscritto dal Presidente e da almeno uno dei componenti.

5. Il provvedimento è trasmesso alla Commissione CONI Agenti Sportivi che può rivalutarlo anche previa nuova audizione dell'interessato.

6. Il provvedimento è altresì trasmesso all'agente sportivo ed alla FIGC per gli eventuali provvedimenti inibitori conseguenti.

7. La annotazione come determinata dalla Commissione CONI ha carattere definitivo e viene registrata sul Registro federale e sul Registro nazionale.