Art. 15 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali
1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
2. I Giudici sportivi territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate con delibera del Consiglio federale, in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva.