Art. 15 – Comitati Regionali

1. In ogni Regione è istituito un Comitato regionale, i cui organi sono:
a) il Presidente;

b) la Giunta regionale, la cui composizione è demandata al regolamento di cui al precedente art. 6, comma 4, lettera o); 

c) il Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale è composto:

a) dal Presidente che lo presiede;

b) dai Presidenti o Delegati delle strutture territoriali regionali delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI;

c) da due rappresentanti degli atleti e uno dei tecnici sportivi,

d) da cinque rappresentanti degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e presenti sul territorio;

e) da tre rappresentanti delle Discipline sportive associate riconosciute dal CONI; 

f) da un rappresentante delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.

g) Gli organi territoriali del CONI durano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

I componenti sono rieleggibili per più mandati e non possono restare in carica oltre tre mandati.

Alle riunioni può assistere un delegato del CONI per gli impianti sportivi.
Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio regionale.

3. Il Comitato regionale promuove ed attua iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali, coordina l'attività dei Delegati provinciali e vigila sull'andamento generale delle rispettive attività; a tal fine promuove la predisposizione di programmi di attività in cooperazione con i Delegati medesimi, ne verifica le compatibilità finanziarie e li trasmette alla Giunta Nazionale per l'approvazione e per l'assegnazione dei relativi fondi; controlla l'esecuzione dei relativi programmi.