Art. 15 Concorso di circostanze
1. Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente meno grave.
2. Se concorrono una o più circostanze aggravanti, la sanzione può essere aumentata, qualora riferita ad un parametro pecuniario o temporale, sino al doppio del massimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente più grave.
3. Se concorrono insieme circostanze aggravanti ed attenuanti, gli organi di giustizia sportiva operano tra le stesse un giudizio di prevalenza o di equivalenza. Se ritengono prevalenti le circostanze aggravanti, tengono conto esclusivamente di tali circostanze ovvero, se ritengono prevalenti le circostanze attenuanti, tengono conto esclusivamente di queste ultime. Se ritengono che vi sia equivalenza applicano la sanzione prevista in assenza di circostanze.