(Art. 15) Corsi di formazione

1. Il CONI organizza corsi di formazione con una durata minima di ottanta ore di insegnamento. Il piano di studi contiene le materie oggetto della prova generale. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

2. I corsi di formazione possono essere promossi ed organizzati con le medesime modalità di cui al comma 1 da altri enti ed istituti che abbiano richiesto ed ottenuto dalla Commissione CONI agenti sportivi l'accreditamento della relativa attivitàformativa.