Art. 15 Decadenze

1. I componenti eletti e quelli di nomina degli Organi direttivi centrali e periferici sono soggetti a decadenza dalla carica in caso di scoperta successiva all'elezione o alla nomina anche di una sola della cause di ineleggibilità o di sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi per la loro elezione o in caso di gravi irregolarità amministrative accertate con verbale dal Servizio ispettivo nazionale o in caso risultino destinatari di un provvedimento disciplinare definitivo di sospensione superiore a un anno o in caso di assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni di Organi direttivi centrali nel corso della medesima stagione sportiva o in caso di assenza ingiustificata ad almeno due Assemblee federali nel quadriennio olimpico. Devono altresì essere dichiarati decaduti, coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interessi per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono eletti o nominati.

2. Per il Presidente del Comitato regionale, del Comitato delle province autonome di Trento e Bolzano e il Presidente di sezione costituiscono cause di decadenza la scoperta successiva all'elezione o alla nomina anche di una sola della cause di ineleggibilità o di sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi per la sua elezione o per la sua nomina, nonché la commissione di gravi irregolarità amministrative accertate con verbale dal Servizio ispettivo o la commissione di gravi violazioni al regolamento associativo ed a quelli secondari accertata tramite verifiche ispettive, l'essere stato colpito da un provvedimento disciplinare definitivo di sospensione superiore ad un anno o la non approvazione espressamente votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto della relazione tecnica, associativa e amministrativa nell'Assemblea ordinaria, ove prevista, o l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni della Consulta regionale e della Consulta delle provincie autonome di Trento e Bolzano nell'arco della stessa stagione sportiva. Devono altresì essere dichiarati decaduti, coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interessi per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono eletti o nominati.

3. Per i componenti dei Collegi dei revisori sezionali costituiscono cause di decadenza tutte quelle previste a carico dei Presidenti sezionali, ad eccezione di quelle della mancata approvazione della relazione tecnica, associativa ed amministrativa nell'Assemblea ordinaria e dell'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni della Consulta regionale o provinciale nell'arco della stessa stagione sportiva. 4. La decadenza del Presidente dell'AIA è dichiarata dal Comitato nazionale con motivazione, quella degli altri componenti di Organi direttivi centrali elettivi e di nomina, dei Delegati degli Ufficiali di gara, dei Presidenti di sezione, dei Presidenti dei Comitati regionali e dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei componenti dei Collegi dei revisori sezionali è dichiarata, con motivazione, dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA.

Tale decadenza, salvo che la causa sia quella automatica dell'essere stati destinatari di una sanzione disciplinare definitiva della sospensione superiore ad un anno e della non approvazione espressamente votata della relazione, è dichiarata previa contestazione dell'addebito all'interessato ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione.

In ipotesi di decadenza del Presidente dell'AIA, il relativo provvedimento avrà efficacia soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale.

5. Avverso la delibera di decadenza il Presidente dell'AIA può proporre ricorso al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare.

6. Avverso le delibere di decadenza i componenti degli Organi direttivi centrali elettivi e di nomina, i Delegati degli Ufficiali di gara, i Presidenti di sezione e i Presidenti del Comitato regionale, del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano ed i componenti del Collegio dei revisori sezionali possono proporre ricorso alla Commissione di disciplina di appello entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, che decide in unica istanza con deliberazione insindacabile.