Art. 15 – Doveri degli agenti sportivi

1. Gli agenti sportivi svolgono la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA, nonché del Codice di condotta professionale adottato dalla FIGC su proposta della Commissione Federale Agenti Sportivi.

2. Gli agenti sportivi operano nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro diligenza, trasparenza, competenza e leale concorrenza.

3. Gli agenti sportivi comunicano alla Commissione Federale Agenti Sportivi ogni variazione rispetto a quanto indicato al momento dell'iscrizione, entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto da cui consegue la variazione.

4. Gli agenti sportivi frequentano i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati dalla FIGC per il minimo di ore all'anno stabilite.

5. Gli agenti sportivi sono sottoposti al potere disciplinare della Commissione Federale Agenti Sportivi.

6. Gli agenti sportivi forniscono i propri servizi sulla base di apposito contratto di mandato redatto in forma scritta, anche nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 21.