Art. 15 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1 - II controllo sull'attività economico-finanziaria della L.N.D. è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. I Revisori dei Conti sono rieleggibili e devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi.

2 - In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea.