Art 15 - Iniziative in caso di conoscenza diretta
1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, l'Ufficio per la Tutela è tenuto ad intervenire senza indugio, informando l'Ufficio del Procuratore federale; ha, altresì, facoltà di assumere ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all'Ufficio del Procuratore federale.
2. Qualora il comportamento rilevato persista, l'Ufficio per la tutela deve:
- sul luogo di gara, investire la direzione del torneo, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
- durante allenamenti o raduni federali, investire i responsabili della struttura o i tecnici responsabili;
- in ogni caso, informare senza indugio l'Ufficio del Procuratore federale.
3. L'Ufficio del Procuratore federale e quello per la tutela possono, a fini di coordinamento per le rispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.