Art. 15 Settore per l’attività giovanile e scolastica

1. La FIGC, di concerto con il CONI e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina e organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni attraverso un apposito Settore per l'attività giovanile e scolastica, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.

2. I giovani calciatori possono essere tesserati per le società associate nelle Leghe ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica. Queste ultime partecipano, ricorrendone le condizioni, alle votazioni per l'Assemblea federale nell'ambito della LND.

3. Al Settore per l'attività giovanile e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.

4. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale, per un quadriennio assicurando la rappresentanza del Settore tecnico, delle Leghe e delle Componenti tecniche.

5. Il Settore per l'attività giovanile e scolastica, ha competenza per la definizione del rapporto con la scuola dell'obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell'attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori. 6. Il Consiglio federale detta gli indirizzi per l'attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica e per la sua cooperazione con la LND, in particolare al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le società. Il Presidente federale, sentito il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, nomina un Coordinatore federale per l'attività giovanile e scolastica per ciascuna regione e può nominare un Coordinatore per ciascuna Provincia. Il Coordinatore federale partecipa alle riunioni del corrispondente Comitato regionale e nel caso sia nominato il Coordinatore provinciale, quest'ultimo partecipa alle riunioni della corrispondente Delegazione provinciale della LND.

7. Per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni, il Settore per l'attività giovanile e scolastica deve cooperare con le Leghe.