Art.16 – Cessione del diritto sportivo alla FIPAV: nozione, requisiti, procedimento
1. Ciascun associato avente diritto a partecipare ad uno dei campionati di Serie A, B, C e D, fermo restando il limite di rappresentanza di una sola squadra per ciascun campionato di serie, può cedere ad altro associato il proprio diritto a disputare quel campionato.
2. Qualora un associato, a seguito del meccanismo di promozione o retrocessione, venga ad avere due squadre in campionati consecutivi prima della iscrizione al campionato prescelto, può cedere uno dei due diritti sportivi. Ma se, sempre per il meccanismo di promozione e retrocessione, un associato venga ad avere due squadre nello stesso campionato mantiene un solo diritto.
3. La cessione del diritto sportivo richiede:
a) la regolare affiliazione di entrambi gli associati interessati alla cessione/acquisizione del diritto sportivo;
b) la delibera di consenso alla cessione e quella di consenso all'acquisizione del diritto sportivo da parte dell'Organo statutario competente degli associati interessati.
4. Per gli associati cedenti il diritto ai campionati nazionali di Serie A, maschili e femminili, in aggiunta a quanto indicato al comma 3, la cessione del diritto sportivo richiede il parere motivato vincolante della Lega di riferimento sull'idoneità dell'associato cessionario ad essere ammesso al campionato ai sensi delle circolari di indizione deliberate annualmente dal Consiglio Federale.
5. Per gli associati cedenti il diritto ai campionati nazionali di Serie B maschili e femminili, in aggiunta a quanto indicato al comma 3, la cessione del diritto sportivo richiede il parere motivato obbligatorio dei Comitati Regionali interessati nonché quello della Lega di riferimento.
6. Per gli associati cedenti il diritto ai campionati nazionali di Serie C, maschili e femminili, in aggiunta a quanto indicato al comma 3, la cessione del diritto sportivo richiede il parere motivato obbligatorio del Comitato Regionale di competenza.
7. La richiesta degli associati interessati alla cessione/acquisizione del diritto sportivo deve essere inoltrata alla FIPAV entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Federale.
8. La cessione del diritto sportivo è efficace nei confronti della FIPAV solo se è stata da questa approvata con deliberazione del Consiglio Federale.
9. L'associato che venga reintegrato o integrato in uno dei campionati di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 non può cedere il relativo diritto sportivo nel corso della stessa stagione agonistica.
10. L'eventuale decadenza dal diritto di un campionato per effetto dell'acquisizione di altro diritto, purché consecutivo, non costituisce ritiro per gli effetti dell'articolo 10 del Regolamento Gare. Le quote pagate saranno trasferite in capo al nuovo diritto acquisito.