ART. 16 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

1. La Lega, in base a quanto previsto dall'art. 1 co. 3 del presente Statuto, ha facoltà di porre in atto tutti gli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria delle società di appartenenza al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità dell'attività agonistica.

2. Le società sono tenute ad inviare alla Lega nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio i propri bilanci nonché i dati relativi alla contabilità societaria.

3. I controlli sugli atti e sulla gestione delle società appartenenti alla Lega vengono effettuati dalla F.I.G.C. ai sensi della L. 91/1981, nonché delle Norme Federali vigenti.

4. Le società sono tenute a depositare entro cinque giorni dalla stipulazione, presso la Lega, gli accordi con le altre società relativi alle cessioni di contratto, ovvero di trasferimento di giocatori ed i contratti con i propri tesserati. All'atto del deposito, la Lega provvede all'asseverazione della data. I contratti e gli accordi devono essere compilati secondo le modalità previste dalle N.O.I.F.

5. La Lega esamina gli accordi tra società ed i contratti tra società e tesserati e ne appone il visto di esecutività, ove rispondenti alla legge, agli accordi collettivi in vigore nonché ai termini ed alle modalità stabiliti dalla F.I.G.C., dandone tempestiva comunicazione alle società interessate ed ai tesserati coinvolti.

6. La Lega provvede a distribuire alle società, sulla base dei criteri di ripartizione delle risorse deliberati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6 co. 7 lett. p) del presente Statuto, la quota di risorse spettante a ciascuna società, dopo aver proceduto alle compensazioni con le somme dovute dalle società alla Lega, ad altre leghe, alla F.I.G.C. o ad altre società della Lega relativamente a:

a) quote relative al fondo di fine carriera o altri istituti equivalenti;

b) sanzioni o ammende irrogate da Organi di giustizia sportiva e relative spese;

c) sanzioni o ammende irrogate da Organi della Lega in conformità con il presente Statuto;

d) quote relative ai costi di funzionamento della Lega;

e) quote relative a contributi o corrispettivi dovuti ad altre leghe (quali ad esempio quelli relativi ad eventuali accordi di solidarietà stipulati con altre leghe o quelli dovuti dalle società neopromosse in Serie B e derivanti da accordi interni alla Lega-Pro);

f) tasse di iscrizione previste per la partecipazione a competizioni organizzate dall'UEFA;

g) spese di giudizio addebitate dall'organo deputato, ai sensi degli accordi collettivi di lavoro, alla risoluzione delle controversie tra società e tesserati;

h) tasse di iscrizione ai campionati e alle competizioni organizzate dalla Lega, anche in collaborazione con altra leghe;

i) addebiti conseguenti a delibere della F.I.G.C.;

j) corrispettivi e rimborsi dovuti alla Lega relativi alla fornitura di servizi o acquisto di beni;

k) quote relative a onorari per consulenze e incarichi professionali deliberate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;

l) imposte di bollo;

m) qualunque altro debito nei confronti della Lega, di altre società della Lega o della F.I.G.C.

7. La Lega è tenuta ad informare tempestivamente la F.I.G.C. delle attività di recupero espletate.