Art. 16 Affiliazione e tesseramento

1. La FIGC procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società e di altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva, affinché venga favorita la partecipazione alla attività sportiva e la effettività della stessa.

2. Qualsiasi società, associazione o altro organismo che svolga l'attività sportiva del giuoco del calcio può ottenere l'affiliazione alla FIGC; a tal fine deve inoltrare al Presidente federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, conforme al presente statuto e ai Principi Fondamentali, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

3. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

4. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

5. I soggetti dell'ordinamento della FIGC sono obbligati al rispetto del Codice di comportamento sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del CONI. Le disposizioni del Codice sono immediatamente vigenti nell'ordinamento federale, salvi i casi in cui il Codice stesso affida alla Federazione il compito di definire i meccanismi attuativi anche in relazione alla specificità di ciascuna disciplina sportiva.