Art. 16 bis Partecipazioni societarie
1. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado.
1.bis Il divieto di cui al comma 1) non si applica ai casi di conclusione di accordi di licenza o acquisizione di partecipazioni di controllo, che vedono interessate, per una sola operazione, società professionistiche di calcio maschile e società operanti nel calcio femminile.
2. Fermo quanto disposto dal comma 1bis, qualora a seguito del passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.
3. L'inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F..
Norma Transitoria
a) Fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dell'art. 16 Bis, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2028/2029.
Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2028/2029 si verifichino, nell'ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.
b) L'inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima.
c) Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F..