Art. 16 - Competenza dei Giudici Sportivi - FIPAV -
1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. Il Giudice Sportivo può irrogare le sanzioni di cui al comma 1, lett. a),b),c),d),e),f),g),h),l),m) dell'art. 84 con i limiti di 10 giornate per la squalifica e di mesi 6 per la sospensione a tempo determinato.
3. La Corte Sportiva di Appello e la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ove istituita, giudicano in seconda istanza sui reclami avverso le decisioni, rispettivamente, del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. Sono competenti a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.