Art. 16 – Conferimento dell’incarico
1. L'incarico deve essere conferito dal cliente secondo le modalità stabilite dalla legge e da eventuali norme regolamentari previste dalla FIGC o dal CONI.
2. L'incarico deve essere conferito con atto scritto a pena di nullità.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è sanzionata con la censura.
4. La violazione della disposizione di cui al comma 2 è sanzionata con una sanzione pecuniaria non inferiore a 2.000,00 euro, ferme restando le conseguenze della nullità dell'incarico.