Art. 16 Decadenza e revoca della affiliazione

1. Il Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche e dilettantistiche dalla affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:

a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;

b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.

Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.

2. Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi:

a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;

b) se disputano gare e tornei amichevoli senza l'autorizzazione della FIGC.

Il Consiglio Federale delibera altresì la decadenza delle società dalla affiliazione alla F.I.G.C., ai sensi dell'art. 16 bis.

3. II Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La revoca può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe, della Divisione Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;

b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati; d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.

5. II Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

6. Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.
Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua.

Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

Norma transitoria

Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 6, si applica la precedente disposizione.

7. II Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.