Art. 16 – Delegati provinciali
1. Il Presidente del Comitato Regionale nomina, in ogni provincia, un Delegato provinciale, sulla base di criteri e modalità indicati nel regolamento di cui al precedente art. 6, comma 4, lettera o);
2. SOPPRESSO
3. Il Delegato provinciale coordina l'attività dei fiduciari locali, promuove ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato regionale.
4. SOPPRESSO