Art. 16 Diritti e obblighi - Agenti FIFA -

1. Un agente di calcio può: 

a) fornire i servizi di Agente di Calcio a qualsiasi cliente che abbia sottoscritto un accordo di rappresentanza scritto che contenga i termini descritti nell'articolo 12 del presente regolamento; 

b) non approcciare un cliente vincolato da un accordo di rappresentanza esclusiva con un'altro agente di calcio, se non negli ultimi due mesi di tale accordo di rappresentanza esclusiva; 

c) non stipulare un contratto di rappresentanza con un cliente vincolato da un contratto di rappresentanza esclusivo con un altro agente di calcio, se non negli ultimi due mesi di tale contratto di rappresentanza esclusivo. 

2. Un agente di calcio deve: 

a) agiscono sempre nell'interesse dei loro clienti; 

b) rispettare ed aderire agli Statuti, ai regolamenti, alle direttive e alle decisioni degli organi competenti della FIFA, delle confederazioni e delle associazioni affiliate; 

c) evitare conflitti di interesse durante la fornitura dei servizi di agente di calcio; 

d) assicurasi che il proprio nome, il numero di licenza, la firma e il nome del cliente compaiano in tutti i contratti derivanti dalla prestazione dei propri servizi di agente di calcio; 

e) soddisfare sempre i requisiti di idoneità durante la licenza, come descritto negli articoli 5 e 17 del presente Regolamento; 

f) pagare una tassa di licenza annuale alla FIFA entro la scadenza stabilita sulla Piattaforma, come descritto negli articoli 7 e 17 del presente Regolamento; 

g) soddisfare i requisiti CPD, come descritto negli articoli 9 e 17 del presente Regolamento; 

h) rispettare gli obblighi di comunicazione e rendicontazione in corso, come descritto al punto j) e al paragrafo 4 del presente articolo; 

i) segnalare immediatamente all'autorità o all'organismo competente qualsiasi violazione del presente regolamento o delle norme, dei regolamenti o dei codici di condotta della FIFA, della confederazione o delle associazioni affiliate; 

j) caricare sulla piattaforma:

I. entro 14 giorni dall'esecuzione, dalla modifica o dalla risoluzione di un contratto di rappresentanza: il relativo contratto di rappresentanza e le informazioni richieste sulla piattaforma; 

II. entro 14 giorni dall'esecuzione: qualsiasi accordo con un cliente diverso da un contratto di rappresentanza, compresi, a titolo esemplificativo, gli accordi relativi ad altri servizi e le informazioni richieste sulla piattaforma; 

III. entro 14 giorni dal pagamento di una tariffa di servizio: le informazioni richieste sulla piattaforma; 

IV. entro 14 giorni dal pagamento di un compenso relativo a qualsiasi accordo stipulato con un cliente diverso da un contratto di rappresentanza: le informazioni richieste sulla piattaforma; 

V. entro 14 giorni dall'evento: qualsiasi accordo contrattuale o di altro tipo tra Agenti di Calcio per cooperare nella fornitura di qualsiasi servizio o per condividere i ricavi o i profitti di qualsiasi parte dei loro servizi di agente di calcio; 

VI. entro 14 giorni dall'evento: qualsiasi informazione che possa influire sull'obbligo di soddisfare i requisiti di ammissibilità; 

VII. entro 14 giorni dall'evento: qualsiasi accordo transattivo stipulato con un cliente o un altro agente di calcio. 

3. Un Agente di calcio non può assumere, o tentare di assumere, i seguenti comportamenti:

a) avvicinare, avviare trattative, intraprendere qualsiasi iniziativa, sollecitare o in qualsiasi modo facilitare le discussioni tra le parti in vista di un'operazione (compresa la diffusione di dichiarazioni ai media), in relazione a qualsiasi individuo allo scopo di indurlo a risolvere prematuramente il suo contratto di lavoro senza giusta causa o a violare qualsiasi obbligo previsto dal suo contratto di lavoro. 

b) Offrire o pagare qualsiasi indebito vantaggio personale, pecuniario o di altro tipo, direttamente o indirettamente, a: 

I. qualsiasi funzionario o dipendente di un'associazione, di un club o di una Lega a girone unico in relazione ai servizi di agente di calcio; 

II. un individuo (o qualsiasi familiare o tutore legale o amico di tale individuo) in relazione a un accordo di rappresentanza con tale Agente di calcio. 

c) Nascondere fatti materiali a un cliente, tra cui, a titolo esemplificativo:

I. non dichiarare un conflitto di interessi (anche se tale conflitto sarebbe altrimenti consentito ai sensi del presente regolamento); 

II. omettere di segnalare un'offerta scritta (con qualsiasi mezzo di comunicazione) fatta a un cliente. 

d) Eludere il limite massimo stabilito dal presente Regolamento, direttamente o indirettamente, ad esempio senza limitazioni, aumentando intenzionalmente la commissione di servizio addebitata o che altrimenti sarebbe stata addebitata al Cliente per gli altri agenti. 

e) Accettare il pagamento di qualsiasi indennità di trasferimento o premio di formazione da versare in relazione al trasferimento di un giocatore tra società. Ciò include, a titolo esemplificativo, i diritti di cui all'articolo 18 ter del RSTP. 

f) Essere coinvolti, direttamente o indirettamente, in un trasferimento ponte come definitivo del RSTP o possedere o detenere qualsiasi diritto relativo al tesseramento di un giocatore, in violazione dell'articolo 18 bis o dell'articolo 18 ter del RSTP. 

g) Violare il presente Regolamento in qualsiasi altro modo. 

4. Per quanto riguarda la divulgazione e il reporting, un Agente di calcio deve: 

a) informare immediatamente un cliente di qualsiasi offerta scritta (con qualsiasi mezzo di comunicazione) ricevuta in relazione al proprio cliente; 

b) fornire a un cliente, su richiesta, una copia del relativo contratto di rappresentanza o di qualsiasi altro accordo scritto in relazione agli altri servizi, una copia del contratto di lavoro o di qualsiasi altro documento scritto ottenuto in relazione ai servizi dell'agente di calcio, un prospetto dettagliato dei pagamenti di qualsiasi tipo effettauti all'agente di calcio in relazione a un'operazione in cui è stato coinvolto; 

c) su richiesta, collaborare con l'organo competente di ciascuna associazione, confederazione e/o FIFA in relazione a qualsiasi richiesta di informazioni di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma.