Art. 16 – Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Gli agenti sportivi non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici.

2. Gli agenti sportivi non possono avere interessi diretti o indiretti in associazioni o società affiliate alla FIGC.

3. L'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo è precluso a coloro che:

a) sono calciatori professionisti tesserati della FIGC;

b) sono calciatori non professionisti tesserati in un campionato nazionale della FIGC;

c) ricoprono cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, ovvero sono parti di un

rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le federazioni sportive internazionali, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, l'Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, e comunque con associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico;

d) instaurano e mantengono rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza rilevante su associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore calcistico.

4. La situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti di cui al presente articolo. Per i calciatori, la situazione di incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica.

5. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, di svolgere trattative o stipulare mandati in conflitto di interessi, salvo quanto previsto dal successivo art. 21, comma 5. E'comunque vietato all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, svolgere trattative o stipulare mandati con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei mandati che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un calciatore verso la suddetta società o presso quest'ultima.

6. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, ricevere, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, qualsiasi corrispettivo diverso da quello previsto dal successivo art. 21, comma 8.

7. Fatte salve le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, configura altresì ipotesi di conflitto di interessi la situazione in cui l'agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel futuro trasferimento di un calciatore e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale, in relazione al futuro trasferimento di un calciatore.

8. Sono annullabili i mandati stipulati dall'agente sportivo in violazione dei precedenti commi 5, 6 e 7.