Art. 16 Le riunioni periodiche
1. I Coordinatori Federali debbono organizzare, almeno una volta ogni sei mesi, riunioni di società e d'ogni altro organismo operante nel territorio di propria giurisdizione ed aderente alle attività del Settore.
2. Le riunioni debbono tendere a sensibilizzare i dirigenti delle società e degli altri organismi perché partecipino nella maniera più intensa possibile alla vita della Federazione e del Settore. Nel corso delle stesse debbono essere valutate le risultanze delle attività svolte dal Settore e deve essere promossa la discussione su argomenti attinenti ai problemi delle società ed al valore sociale e culturale dello sport.
3. I Coordinatori Federali che organizzano le riunioni debbono trasmettere al Presidente del Settore dettagliate relazioni sull'andamento delle stesse e sul contenuto degli interventi.