Art. 16 - Nomina del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione.

2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

3. È in facoltà del Consiglio federale determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.

4. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.

5. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso ricorso alla Corte sportiva di appello entro il termine comunque non superiore a cinque giorni stabilita da ogni Federazione, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione.

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