Art. 16 Obbligo di riservatezza
1. L'Ufficio per la tutela e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l'obbligo di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.
1. L'Ufficio per la tutela e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l'obbligo di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.