Art. 16 Principio di Etica sportiva
1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate dovranno prevedere un rinvio automatico al Codice di comportamento sportivo emanato dal C.O.N.I.
2. È fatto divieto ai tesserati del settore professionistico ovvero dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ovvero in quello delle Federazioni Internazionali.
3. I Regolamenti di giustizia dovranno indicare le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.