Art. 16 ter Partecipazioni societarie nella Divisione Calcio Femminile
1. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado.
2. Qualora a seguito del passaggio di categoria si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato di competenza.
3. L'inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dalla categoria inferiore. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F. se è interessata una società professionistica.