Art. 16 Valutazione delle circostanze
1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dagli organi di giustizia sportiva a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensita del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.