Art.17 – Cessione del diritto sportivo alla FIPAV: effetti
1. La cessione del diritto sportivo determina, per gli atleti vincolati con l'associato cedente ed interessati al campionato ceduto, la possibilità di richiedere alla Commissione Tesseramento Atleti competente lo scioglimento coattivo del vincolo di cui al successivo articolo 33, secondo le procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale. Ai fini della individuazione degli atleti interessati si farà riferimento a quelli iscritti ai referti di gara del campionato disputato dall'associato cedente nella precedente stagione agonistica.
2. Limitatamente ai campionati nazionali di Serie A, maschili e femminili, l'associato che acquisisce il diritto non potrà disputare il campionato in una provincia dove già abbia sede di gioco altro associato ammesso nella stagione precedente al medesimo campionato. Tale limitazione non si applica in riferimento alle città capoluoghi di regione.