Art. 17 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali - FIPAV -

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è unico ed è competente per tutti i campionati e le competizioni di ambito nazionale.

2. I Giudici Sportivi Territoriali sono in numero pari a quello dei Comitati Regionali e dei Comitati Territoriali e sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.

3. Esclusivamente per le fasi a concentramento dei campionati indetti dalla FIPAV e per le altre manifestazioni a concentramento indette o autorizzate dalla stessa Federazione e per la durata delle stesse, il Giudice Sportivo Nazionale può delegare a uno dei Giudici Sportivi Territoriali il compito di omologare le gare, giudicare sulle infrazioni commesse durante le stesse e applicare le relative sanzioni secondo le norme contenute nel presente Regolamento. In tali casi la competente sezione territoriale della Corte Sportiva d'Appello, ove istituita, giudica sugli eventuali reclami.