Art. 17 Associazione finalizzata alla commissione di illeciti


1. Quando tre o più soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti, si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere f) e h).

2. La sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono l'associazione nonché dei dirigenti federali e degli associati all'Associazione Italiana Arbitri (AIA).