Art. 17 – Bilancio preventivo e bilancio d’esercizio
1. La gestione della Lega Serie A è suddivisa in esercizi che hanno inizio il 1° luglio e termine il 30 giugno successivo.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio provvede alla redazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, nonché alle conseguenti formalità. Inoltre, comunica il bilancio con la relativa relazione al Collegio dei Revisori e alla Società di Revisione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve deliberarlo.
3. I bilanci devono essere pubblicati sul sito internet della Lega Serie A in apposita sezione e devono restare depositati in copia nella sede della Lega Serie A, insieme con le relazioni del Consiglio, del Collegio dei Revisori e della Società di Revisione, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea che deve deliberarlo e finché sia approvato. Le Società Associate possono prenderne visione.
4. Ciascun bilancio di esercizio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura del relativo esercizio ovvero entro centottanta giorni, previa comunicazione alla F.I.G.C., qualora lo richiedano particolari esigenze, le quali devono essere motivate dal Consiglio nella relativa relazione sulla gestione.
5. Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea entro il mese di giugno della stagione sportiva precedente a quella cui si riferisce.
6. II bilancio deve essere sottoposto tempestivamente alla F.I.G.C dopo l'approvazione, corredato dalla relazione della Società di Revisione, anche per quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto Federale.