Art.17 – Cessazione di appartenenza alla FIPAV - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -

1. Gli associati cessano di appartenere alla FIPAV nei seguenti casi: 

a) per recesso;

b) per mancata riaffiliazione entro i termini previsti dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento;

c) per scioglimento volontario o derivante da provvedimento dell'autorità giudiziaria statale che ne determini la cessazione dell'attività;

d) per inattività sportiva durante due stagioni sportive consecutive;

e) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti previsti;

f) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali, comminata dagli Organi di Giustizia.

2. Contro la revoca dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5 lettera n) dello Statuto del CONI. In ogni caso di cessazione gli associati devono provvedere al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla FIPAV ed agli altri associati e non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

3. I tesserati cessano di appartenere alla FIPAV nei seguenti casi:

a) per mancato rinnovo annuale del tesseramento;

b) per cessazione di appartenenza alla FIPAV delle rispettive società ed associazioni sportive;

c) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;

d) per radiazione, irrogata dagli Organi Giurisdizionali per gravi infrazioni alle norme federali.