Art.17 – Cessazione di appartenenza alla FIPAV - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -
1. Gli associati cessano di appartenere alla FIPAV nei seguenti casi:
a) per recesso;
b) per mancata riaffiliazione entro i termini previsti dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento;
c) per scioglimento volontario o derivante da provvedimento dell'autorità giudiziaria statale che ne determini la cessazione dell'attività;
d) per inattività sportiva durante due stagioni sportive consecutive;
e) per revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti previsti;
f) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali, comminata dagli Organi di Giustizia.
2. Contro la revoca dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5 lettera n) dello Statuto del CONI. In ogni caso di cessazione gli associati devono provvedere al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla FIPAV ed agli altri associati e non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.
3. I tesserati cessano di appartenere alla FIPAV nei seguenti casi:
a) per mancato rinnovo annuale del tesseramento;
b) per cessazione di appartenenza alla FIPAV delle rispettive società ed associazioni sportive;
c) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
d) per radiazione, irrogata dagli Organi Giurisdizionali per gravi infrazioni alle norme federali.