Art. 17 Comitati Regionali

1 - I Comitati Regionali inquadrano le società e le associazioni sportive partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali. Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali costituiscono, nei territori di competenza, l'articolazione periferica dei Comitati Regionali, attuandone le disposizioni. Possono essere istituite anche Delegazioni Zonali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

2 - I Comitati Regionali hanno sede nella città capoluogo di Regione, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo della L.N.D..

3 - Sono Organi dei Comitati Regionali: a) l'Assemblea;
b) il Presidente ed il Vice-Presidente; c) il Consiglio di Presidenza;

d) il Consiglio Direttivo;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti; f) la Consulta.

4 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", in conformità con lo Statuto federale e con il principio di democrazia interna.

5 - I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano sono equiparati ai Comitati Regionali.