Art. 17 – Conflitto di interessi
1. L'agente sportivo o la società di cui è socio, non può svolgere trattative o stipulare contratti in conflitto di interessi con il proprio cliente, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 5 del Regolamento Agenti Sportivi.
2. Configura ipotesi di conflitto di interessi anche quella in cui la trattativa sia svolta o il contratto sia stipulato con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un calciatore verso la suddetta società o presso quest'ultima.
3. Fatte salve le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Federale Agenti Sportivi, configura altresì conflitto di interessi la situazione in cui l'agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un calciatore e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale in relazione al trasferimento di un calciatore.
4. L'agente è tenuto a informare il cliente di una sopravvenuta situazione di conflitto di interessi.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata con la sospensione da tre mesi a trentasei mesi. La violazione della disposizione di cui al comma 4 è sanzionato con la censura.