Art. 17 Conformità ai requisiti di licenza in corso - Agenti FIFA -
1. Se un Agente di calcio non riesce a:
a) soddisfare i requisiti di idoneità in qualsiasi momento;
b) pagare la tassa di licenza annuale alla FIFA entro la scadenza stabilita sulla piattaforma;
c) soddisfare i requisiti CPD in un anno solare;
d) adempiere ai loro obblighi di rendicontazione;
la loro licenza viene automaticamente sospesa in via provvisoria.
2. Il segretario generale della FIFA è responsabile delle indagini sulla conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Se si applica il paragrafo 1 a) del presente articolo:
a) il segretario generale della FIFA comunicherà all'agente di calcio che ritiene vi siano motivi per ritenere che non soddisfi i requisiti di eleggibilità e la sospensione provvisoria automatica;
b) la questione sarà sottoposta alla decisione della Commissione disciplinare della FIFA.
4. Se si verifica una o più delle circostanze descritte al paragrafo 1, lettere b) e, c) o d), del presente articolo:
a) la segreteria generale della FIFA notificherà all'Agente di calcio l'inadempienza e la sospensione provvisoria automatica;
b) se l'Agente di calcio non pone rimedio alla propria inadempienza entro sessanta giorni dalla sospensione provvisoria automatica della licenza, la licenza viene revocata.