Art. 17 Conformità ai requisiti di licenza in corso - Agenti FIFA -

1. Se un Agente di calcio non riesce a: 

a) soddisfare i requisiti di idoneità in qualsiasi momento; 

b) pagare la tassa di licenza annuale alla FIFA entro la scadenza stabilita sulla piattaforma; 

c) soddisfare i requisiti CPD in un anno solare; 

d) adempiere ai loro obblighi di rendicontazione; 

la loro licenza viene automaticamente sospesa in via provvisoria. 

2. Il segretario generale della FIFA è responsabile delle indagini sulla conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 

3. Se si applica il paragrafo 1 a) del presente articolo: 

a) il segretario generale della FIFA comunicherà all'agente di calcio che ritiene vi siano motivi per ritenere che non soddisfi i requisiti di eleggibilità e la sospensione provvisoria automatica; 

b) la questione sarà sottoposta alla decisione della Commissione disciplinare della FIFA. 

4. Se si verifica una o più delle circostanze descritte al paragrafo 1, lettere b) e, c) o d), del presente articolo: 

a) la segreteria generale della FIFA notificherà all'Agente di calcio l'inadempienza e la sospensione provvisoria automatica; 

b) se l'Agente di calcio non pone rimedio alla propria inadempienza entro sessanta giorni dalla sospensione provvisoria automatica della licenza, la licenza viene revocata.