Art. 17 Denominazione sociale
1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.
2. II mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o della Divisione Calcio Femminile o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.
3. Per la Lega Italiana Calcio Professionistico è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.