Art. 17– Diritti e obblighi del calciatore

1. Ove il calciatore intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale.

2. E' dovere del calciatore verificare, nell'area pubblica del Registro nazionale, che l'agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.

3. Il calciatore deve fornire all'agente sportivo le direttive per il buon adempimento dell'incarico.

4. Ove il calciatore si sia avvalso dell'opera di un agente sportivo, deve assicurarsi che il nome dello stesso sia indicato sul contratto di prestazione sportiva.

5. Nel caso in cui il calciatore concluda un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza di un agente sportivo, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto.

6. E' fatto divieto al calciatore di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato.

7. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi costituisce violazione disciplinare da parte del calciatore e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.