(Art. 17) Doveri degli agenti sportivi

1. Gli agenti sportivi svolgono la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, delle federazioni sportive nazionali professionistiche e delle federazioni sportive internazionali nell'ambito delle quali prestano la propria attività professionale, nonché del codice etico che fosse adottato dal CONI su proposta della Commissione CONI agenti sportivi.

2. Gli agenti sportivi operano nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza, trasparenza e competenza e della corretta e leale concorrenza.

3. Gli agenti sportivi comunicano alla Commissione CONI agenti sportivi ogni variazione rispetto a quanto indicato al momento dell'iscrizione, entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto da cui consegue la variazione.

4. Gli agenti sportivi frequentano i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati da ciascuna delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali operano per un minimo di ore all'anno indicate con apposita delibera federale.

5. Gli agenti sportivi sono sottoposti al potere disciplinare della Commissione CONI agenti sportivi.

6. Gli agenti sportivi forniscono i propri servizi sulla base di apposito contratto di mandato redatto in forma scritta, anche nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 21, comma 8, del presente Regolamento.